La legge 220/2012 di riforma del condominio aveva introdotto nel Codice civile l’art.1222-ter, relativo all’installazione di telecamere negli spazi condominiali. L’articolo stabilisce che l’assemblea condominiale a maggioranza dei partecipanti (almeno la metà dei millesimi) può decidere l’installazione di videocamere a presidio degli spazi comuni.
Ma la giurisprudenza, attraverso la sentenza 3977/2015 del Tribunale di Roma, ha stabilito diversamente. Non occorre più l’approvazione a maggioranza dell’assemblea condominiale. L’installazione delle telecamere all’interno degli spazi comuni di un edificio può essere effettuata anche da un solo condomino. E gli altri condomini non possono opporsi all’intervento adducendo come motivazione la necessità di vedere tutelata la propria privacy. Secondo la sentenza 44701/08 della Cassazione penale, infatti, la videosorveglianza non lede il diritto alla privacy. Questo perché le aree comuni, come i garage, i parcheggi e l’ingresso del condominio, non costituiscono luoghi di privata dimora.
Il consenso degli altri condomini si rende necessario solo se le immagini raccolte dalle telecamere sono destinate alla diffusione.
Una materia spinosa, quella che riguarda il conflitto tra la tutela degli spazi comuni e il diritto alla riservatezza. La legge considera entrambe le istanze parimenti importanti. Spetta, dunque, all’amministratore mediare nella gestione di entrambe. E operare per il raggiungimento di un compromesso che non faccia prevalere né i sostenitori della prima istanza, né i fautori della seconda.
17 Gennaio 2017