Sopraelevazione in condominio, ci vuole il consenso?

Il proprietario di un immobile all’ultimo piano di un condominio ha diritto alla sopraelevazione o deve richiedere prima il nulla osta degli altri condomini?

Sopraelevazione in condominio

La sopraelevazione è un diritto riconosciuto del proprietario dell’ultimo piano di un edificio e di chi detiene il lastrico solare di proprietà esclusiva. 

Il diritto di sopraelevazione in condominio può essere esercitato anche in assenza del consenso degli altri condòmini. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento in una recente sentenza (n.45 del 6 febbraio 2017). 

Nel ricorso in oggetto, il Comune aveva negato al proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un edificio condominiale il permesso di costruire un piano sopraelevato poiché mancava il nulla osta degli altri condòmini.

L’amministrazione comunale aveva ritenuto di dover negare il permesso a procedere sulla base dell’art. 1120 del codice civile, in base al quale l’intervento si configurava come un’innovazione. 

Il proprietario ha poi presentato ricorso al Tar di Trento, che ne ha accolto le ragioni. Il giudice del tribunale amministrativo, infatti, ha ritenuto che, nel caso specifico, non fosse applicabile l’art.1120, ma piuttosto l’art. 1127 del c.c., che disciplina il diritto di sopraelevare. E sostiene che il proprietario dell’ultimo piano di un edificio o il titolare della proprietà esclusiva del lastrico solare hanno diritto ad elevare un nuovo piano. A patto che tale intervento non pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio e non diminuisca notevolmente l’afflusso di aria o luce ai piani sottostanti. 

Insomma, gli unici limiti al diritto di sopraelevazione sono rappresentati:

  • Dal profilo statico dell’edificio.
  • Dall’aspetto architettonico dell’edificio.
  • Dalla notevole diminuzione di aria o di luce causata ai piani sottostanti.

Anche se non c’è bisogno di chiedere il consenso degli altri condomini, il proprietario dell’ultimo piano che decida di aprire una nuova fabbrica ed elevare un piano superiore è comunque tenuto a corrispondere un’indennità agli altri proprietari. 

Tale indennità si calcola in base al valore attuale dell’area da occupare con la nuova costruzione, diviso per il numero dei piani (compreso quello da costruire) e detratto l’ammontare della quota che spetta al proprietario che promuove l’edificazione. 

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5 Marzo 2018