Una delle novità introdotte dalla Riforma del condominio del 2012 riguarda l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste per chi viola il regolamento condominiale.
In particolare, con la modifica apportata dall’art.14 della legge, tali sanzioni possono costare caro ai trasgressori. La multa può raggiungere i 200 euro e, in caso di recidiva, si possono toccare gli 800. Tale somma confluisce all’interno del fondo a disposizione dell’amministratore per far fronte alle spese ordinarie di gestione.
Si tratta di un cambiamento significativo, che mira a rafforzare la capacità deterrente delle sanzioni. Un istituto in precedenza del tutto privo di valore deterrente in quanto, per questo tipo di violazioni, era prevista una multa simbolica di 5 centesimi.
Per poter essere applicata, la sanzione dev’essere stabilita dall’assemblea condominiale e dev’essere già inserita all’interno del regolamento condominiale. Per essere valida, la delibera assembleare dev’essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ovvero dev’essere presente almeno la metà del valore millesimale dello stabile.
Le sanzioni pecuniarie imposte non possono essere di importo superiore a quello previsto dalla legge, ovvero 800 euro.
Il condomino oggetto della sanzione può opporsi alla delibera, impugnandola entro 30 giorni.
L’applicazione di tali sanzioni riguarda i condomini, anche se non mancano scuole di pensiero che ne estendono la validità anche ai conduttori. Su questo punto, la Corte di Cassazione ha dissolto ogni dubbio. E ha stabilito che la pena per la violazione del regolamento condominiale non si applica ai conduttori. Essi, infatti, pur usufruendo delle parti comuni di uno stabile, non sono comunque coinvolti nell’organizzazione condominiale.
Per quanto riguarda l’amministratore di condominio, cui spetta occuparsi di far rispettare il regolamento condominiale, può disporre la sanzione nei confronti dei condomini trasgressori anche in proprio, ma solo se il regolamento preveda esplicitamente tale possibilità. E deve comunque sottoporre la decisione all’approvazione dell’assemblea.
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15 Giugno 2017