Il diritto di tenere animali domestici all’interno della propria unità immobiliare non è soggetto a limitazioni all’interno del regolamento condominiale. Ma le cose cambiano quando si tratta di cani e gatti randagi.
In questo caso, infatti, possono sussistere dei divieti dovuti a ragioni di decoro degli spazi comuni e di natura sanitaria. La presenza di randagi, infatti, può innescare situazioni di degrado e sporcizia nelle parti comuni a causa di escrementi e residui di cibo.
Talvolta, però, può capitare che il regolamento non prescriva nulla in proposito. Come ci si deve comportare in questi casi? Si può vietare ad un condomino di accudire degli animali randagi? Come può intervenire l’assemblea condominiale?
Secondo quanto stabilisce l’articolo 1102 del codice civile, relativamente all’uso della cosa comune, ogni condomino può servirsi degli spazi comuni dello stabile. A patto che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca la fruizione agli altri condomini.
Una condizione che può venire disattesa nel momento in cui qualcuno stabilisce un ricovero per randagi in uno degli spazi comuni del condominio. A quel punto, infatti, si può configurare un uso dello spazio comune che contraddice la sua reale destinazione.
La giurisprudenza su questo punto si è spesso pronunciata in maniera opposta. Ad esempio, nel 2009, una sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto come legittima l’installazione, da parte di un condomino, di rifugi temporanei per i randagi in uno spazio comune.
Di segno opposto, invece, una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2013. Il giudizio di secondo grado ha riconosciuto come comportamento molesto quello di un condomino che aveva lasciato diverse ciotole di cibo nei pressi del suo garage. Ciò aveva attirato una gran quantità di randagi, che avevano poi recato disturbo ad altri condomini introducendosi nelle loro proprietà.
Al di là degli esiti giudiziari di singoli casi, l’assemblea condominiale conserva la facoltà di intervenire per limitare certi comportamenti. Con una delibera votata a maggioranza, infatti, l’assemblea può adottare una serie di provvedimenti. Per vietare l’accudimento dei randagi e per installare una rete metallica che inibisca agli animali l’accesso agli spazi comuni.
Insomma, accudire con acqua e cibo cani e gatti randagi all’interno del giardino, del cortile, del porticato o dello spiazzo condominiale non è vietato di per sé, a patto che sussistano determinate condizioni. La pratica, cioè, non deve recare danno all’aspetto degli spazi condominiali. E la presenza degli animali non deve procurare molestia ai condomini quando sostano all’interno di quegli stessi spazi.
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5 Aprile 2017