Obbligo tracciabilità pagamenti

Dall’1 gennaio 2017 stop ai contanti per le prestazioni ricevute dal condominio, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti vale per qualunque cifra

Obbligo tracciabilità pagamenti

Come stabilito dalla Legge di bilancio 2017, l’amministratore di condominio non può più effettuare pagamenti in contanti per saldare il conto dei servizi ricevuti dalla compagine condominiale. Tale obbligo di tracciabilità dei pagamenti risponde alle nuove norme antiriciclaggio.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti vige per tutte le prestazioni esterne che i condominii ricevono, ad esempio, per i servizi di pulizia scale, manutenzione dell’ascensore, potatura e pulizia del giardino condominiale. Per tutte queste spese non è più possibile effettuare pagamenti in contanti, anche nei casi in cui l’importo da pagare non è superiore al limite di 2.999,99 euro stabilito dalla legge antiriciclaggio.

Insomma, la norma fissa una tracciabilità integrale. In concreto, cioè, gli amministratori di condominio sono tenuti ad eseguire ogni pagamento utilizzando modalità come il bonifico bancario o postale, l’assegno bancario o postale, l’assegno circolare, le carte di credito, di debito o prepagate.

La norma si aggiunge a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, in base al quale l’amministratore deve far transitare le somme ricevute e quelle erogate dal condominio su un conto corrente dedicato (postale o bancario), intestato alla compagine condominiale.

Chi trasgredisce tali disposizioni può incorrere in sanzioni pesanti. Infatti, nel caso in cui il condominio non rispetti l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti può essere soggetto ad una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di duecentocinquanta ad un massimo di duemila euro

I pagamenti tracciabili sono stati disposti dal legislatore per consentire all’Amministrazione Finanziaria di effettuare dei controlli sulle varie transazioni finanziarie nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non è previsto, invece, per i contratti d’opera professionali. Ovvero per quelle prestazioni d’opera professionali prestate come attività di lavoro autonomo, anche a titolo occasionale da ingegneri, architetti, geometri e altri liberi professionisti.

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8 Novembre 2017