Normativa sull’amianto, gli obblighi dell’amministratore

La normativa sull’amianto prevede una serie di obblighi per gli amministratori di condominio per l’individuazione dei materiali e la valutazione dei rischi

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La normativa sullo smaltimento dell’amianto, che comprende il D.M. 6 settembre 1994, prescrive che è obbligatorio individuare l’eventuale presenta di materiali contenenti amianto all’interno di un edificio. Per poter disporre le necessarie misure di valutazione e gestione del rischio.

La stessa normativa non prescrive l’obbligo di bonifica immediata non appena si riscontra la presenza di amianto. La procedura prevede, piuttosto, di verificare innanzi tutto quali sono i rischi per la salute. Una volta calcolati questi ultimi, si possono poi predisporre gli interventi più opportuni.

L’obbligo di bonifica scatta nel momento in cui emerge l’effettiva pericolosità dei manufatti in cemento amianto. Una pericolosità che non si configura come automatica per via della sola presenza di amianto all’interno di una struttura

Ma quali sono gli obblighi relativi all’amianto che l’amministratore di condominio è tenuto a rispettare?

Innanzi tutto, bisogna precisare che il titolare dell’amministrazione ha la sola responsabilità delle parti comuni del condominio e non delle singole unità abitative. Presso queste ultime, infatti, può svolgere solo un’azione di informazione e di sensibilizzazione. Inoltre, può essere responsabile sia in quanto amministratore della proprietà, sia in quanto datore di lavoro, qualora vi sia personale alle sue dipendenze (portieri, pulitori, etc.)

Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio, previsti dalla normativa amianto, sono:

  • Il censimento e la mappatura, ovvero l’identificazione di eventuali materiali contenenti amianto all’interno dell’edificio.
  • La valutazione del rischio per gli abitanti del condominio e per l’eventuale personale alle sue dipendenze.

Per poter ottemperare ad entrambi gli obblighi, l’amministratore deve affidarsi ad un tecnico o ad un’impresa abilitati all’esecuzione di questo tipo di verifiche, secondo quanto stabilisce la legge 257 del 1992.

In caso di inadempienze nei confronti di tali obblighi, il titolare dell’amministrazione condominiale può andare incontro a sanzioni sia amministrative che penali.

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22 Novembre 2017