La delibera assembleare, assunta a maggioranza dei condòmini partecipanti, con cui si decide l’istituzione di un fondo spese destinato a coprire i costi di futuri interventi di manutenzione straordinaria è legittima. Anche se i lavori da eseguire non sono stati ancora oggetto di apposita deliberazione dell’assemblea condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17035.
Il caso che ha portato alla decisione della Corte era stato sollevato dall’impugnazione di una delibera da parte di un condòmino. Il privato aveva ritenuto illegittima la decisione dell’assemblea che istituiva un fondo spese per l’esecuzione di lavori non ancora deliberati.
Il condominio, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva dichiarato che i lavori sarebbero stati deliberati soltanto in futuro. Tuttavia, era noto quali sarebbero stati gli interventi da eseguire, poiché se ne era già discusso in altre riunioni condominiali.
Sia il giudice di primo grado, sia la Corte d’appello avevano ritenuto la delibera legittima. La decisione è stata poi confermata anche dai giudici della Corte di Cassazione.
I giudici hanno ribadito che fa parte del potere discrezionale dell’assemblea stabilire l’istituzione di un fondo spese per la manutenzione.
La Corte si è anche pronunciata contro la presunta astrattezza della delibera oggetto di impugnazione. Non c’era ambiguità all’interno di quest’ultima. La delibera dichiarava chiaramente che il fondo sarebbe servito per lavori, non ancora deliberati, ma già stabiliti come necessari.
Secondo la Corte, infine, la legittimità della delibera era fortificata anche dall’unanimità con cui era stata dichiarata.
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17 Gennaio 2017