L’inquilino può partecipare alle riunioni di condominio al posto del proprietario dell’immobile?

Cosa prevede la legge? In generale l’inquilino non partecipa alle riunioni di condominio ma ci sono delle eccezioni. Distinguiamo i vari casi, tra diritto di voto e diritto di intervento.

L'inquilino può partecipare alle riunioni di condominio al posto del proprietario?

In generale, l’inquilino di un appartamento condominiale non può partecipare alle riunioni del condominio. Si tratta, infatti, di un diritto del proprietario dell’immobile. Solo quest’ultimo ha potere di intervento e diritto di voto in assemblea.

Solo il proprietario, infatti, in quanto condomino, è comproprietario delle parti comuni dello stabile.

Questa regola generale, tuttavia, conosce alcune deroghe. Vediamo quali sono.

L’inquilino ha diritto a partecipare alle riunioni di condominio ed è titolare anche di diritto di voto quando le delibere in trattativa sono quelle relative alle spese e alle modalità di gestione del riscaldamento e del condizionamento d’aria.

Ciò non significa che l’affittuario possa decidere degli impianti e gestire in autonomia i servizi di riscaldamento. L’inquilino può solo decidere il tipo di gestione e l’entità della spesa. Il proprietario conserva interamente il proprio potere sugli impianti e sul loro funzionamento.

Per quanto riguarda gli altri servizi comuni, nelle delibere assembleari che le riguardano, l’inquilino ha diritto di intervento ma non di voto.

Di conseguenza, il conduttore non partecipa a tutte le deliberazioni, anche se riguardano spese che è chiamato a sostenere.

Attenzione, però, c’è un altro caso da considerare: ovvero quello del proprietario di casa detentore di più immobili all’interno dello stesso condominio. Se queste unità immobiliari sono affittate ad inquilini diversi, solo uno di questi può votare alla riunione. Tutti gli inquilini dello stesso proprietario, infatti, sono considerati come un unico partecipante.

Diverso è il trattamento riservato all’affittuario anche nel caso di mancato avviso della convocazione di una riunione di condominio. La mancata partecipazione dell’inquilino alla riunione non pregiudica la validità delle delibere approvate.

Anche relativamente alla gestione dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento, se l’assemblea approva il preventivo e il consuntivo delle spese in sua assenza, il conduttore non può esimersi dal pagare le spese dovute.

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13 Aprile 2017