Infortuni sul lavoro, condominio responsabile in fase di sopralluogo? 

In caso di infortuni sul lavoro, intervenuti durante la fase di sopralluogo, il condominio è riconosciuto responsabile anche prima della firma del contratto

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Anche se gli infortuni sul lavoro si verificano durante i sopralluoghi, il condominio-committente è comunque tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata.

A stabilire la responsabilità del committente-condominio per gli infortuni sul lavoro che avvengono ancor prima della stipula del contratto di appalto è stata la Corte di cassazione con la sentenza n.10014 dell’1 marzo 2017.

La corte ha condannato al pagamento di un’ammenda di 4 mila euro il primo accomandario di una società in seguito alla morte del titolare di una ditta edile, precipitato dal tetto di un capannone industriale durante un sopralluogo. 

La pronuncia della corte ha confermato quanto stabilito in prima istanza dal tribunale ordinario. A nulla è valsa la difesa dell’imprenditore, che aveva sottolineato il fatto che non era stato ancora firmato alcun contratto di appalto con l’impresa edile e che egli non era neppure presente al momento del sopralluogo di ricognizione. 

Nessuna di queste obiezioni ha a che fare con quanto rilevato dalla Corte. Ovvero che la responsabilità prescinde dalla presenza di un contatto di appalto e deriva dalla mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa.

La posizione degli ermellini riflette in pieno quanto enunciato dall’art.15 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), secondo cui il committente deve verificare che l’impresa edile affidataria possieda i requisiti richiesti, ovvero l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. 

Tali requisiti, mancavano alla ditta in questione, che, addirittura, non risultava più in attività dal 2009. 

La verifica preliminare da parte del committente deve essere condotta ancor prima dell’inizio dei lavori e anche in assenza di un contratto, poiché tra le prestazioni d’opera effettuate dalle ditte rientrano anche i sopralluoghi di ricognizione, come quello effettuato sul tetto per verificare l’entità e la natura dei lavori da svolgere. 

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8 Gennaio 2018