Quando la presenza di impalcature o ponteggi per lavori condominiali favorisce le azioni di furto da parte di ladri, che tipo di responsabilità si configura e a carico di chi?
Il furto perpetrato da ladri che si introducono all’interno di un’abitazione servendosi delle impalcature installate per dei lavori di ristrutturazione di un edificio può configurare una responsabilità di tipo civile a carico della ditta appaltatrice e del condominio.
Nel 2002 il Tribunale civile di Milano ha stabilito che, in questo tipo di casi, devono essere dichiarati responsabili ex art.2043 c.c. tanto la ditta appaltatrice dei lavori, se non ha previsto alcuna forma di tutela per prevenire le azioni di furto, quanto il condominio che, attraverso il proprio amministratore (cui spetta l’onere della vigilanza e della custodia) non abbia previsto un sistema antifurto da installare nell’impalcatura.
Tra gli accorgimenti che l’appaltatore deve adottare per prevenire i furti negli appartamenti ci sono:
Se la ditta non assolve a queste misure preventive, in caso di furto, può essere condannata al risarcimento del danno.
Allo stesso modo, anche il condominio può essere sottoposto alla medesima condanna. Per non aver vigilato sulla stessa impresa in merito ai ponteggi.
Negli anni sono state numerose le sentenze con cui la giurisprudenza ha disciplinato questi casi, stabilendo un orientamento consolidato.
Costituisce un’eccezione, tra queste, la sentenza 1890/2013 della Corte di Cassazione. Per la particolarità del caso e per la conclusione stabilita dai giudici.
Per il caso in oggetto, non si poteva attribuire alcuna responsabilità al condominio e alla ditta appaltatrice, poiché il condomino vittima del furto aveva regolarmente votato per l’approvazione della delibera assembleare che rinunciava all’adozione di un sistema antifurto.
Inoltre, lo stesso condomino, come rilevato dai giudici, si era reso autore di un comportamento colposo, poiché non aveva adottato alcuna forma di cautela nella conservazione dei gioielli rubati. Condotta che avrebbe agevolato la commissione del reato da parte dei malviventi.
Insomma, in generale in questi casi la responsabilità spetta al condominio e alla ditta che si occupa dei lavori. Ma si possono configurare delle eccezioni, che devono essere valutate attentamente caso per caso.
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28 Aprile 2017