Ma cosa accade se quest’ultimo non dà seguito alla richiesta del condòmino? L’estratto conto condominiale rientra all’interno della documentazione bancaria del condominio che ogni proprietario ha il diritto di consultare.
Può capitare, tuttavia, che per negligenza o mancanza, l’amministratore di condominio non provveda ad esibire la documentazione richiesta. In quel caso, il condòmino può procedere rivolgendosi direttamente alla banca per far valere il proprio diritto.
Di recente (decisione N. 7960 del 16 settembre 2016) l’Arbitro Bancario si è pronunciato proprio su una questione del genere. Un condòmino, non avendo ottenuto la documentazione richiesta dall’amministratore, si era recato in banca ma, anche qui, si era visto negare l’accesso ai dati da parte dell’operatore allo sportello per motivi di privacy.
In realtà, non si possono addurre motivazioni del genere e tanto meno consentire al solo amministratore di condominio di avere accesso ai dati bancari. Quest’ultimo, infatti, amministra i conti e si occupa del bilancio per conto della compagine condominiale, che rimane detentrice di tutta una serie di diritti. Compreso quello di controllare l’operato del titolare dell’amministrazione.
La decisione dell’Arbitro Bancario ha, dunque, ribadito il diritto all’accesso ai conti correnti condominiali da parte dei condòmini. Il conto corrente condominiale, il cui obbligo è stato introdotto dalla legge di Riforma del condominio del 2012, è, a tutti gli effetti, di proprietà dei singoli condòmini.
In situazioni del genere, si consiglia sempre di richiedere l’estratto conto bancario del condominio e altri documenti per iscritto, inviando una raccomandata A/R all’amministratore. In questo modo il condòmino, se non riceve riscontro dall’amministratore, può giustificare la successiva richiesta vanzata all’istituto di credito.
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15 Novembre 2017