Fonti di energia rinnovabile private sulle parti comuni, tra diritto del singolo e fruizione collettiva

La Riforma del condominio consente ai condomini di installare impianti privati di energia rinnovabile nelle parti comuni. Quali sono le condizioni?

Fonti di energia rinnovabile private sulle parti comuni, tra diritto del singolo e fruizione collettiva

Come prevede l’art. 1122-bis, introdotto dalla legge n.220/2012, è possibile installare degli impianti privati per la produzione di energia rinnovabile all’interno delle parti comuni di un condominio.

Questo articolo implica il diritto del singolo condomino ad installare l’impianto di energia rinnovabile sulle parti comuni. Senza dover richiedere l’autorizzazione preventiva del condominio.

L’eventuale opposizione dell’assemblea deve essere motivata con un’apposita delibera di diniego. Quest’ultima è legittima solo nel caso in cui dimostri con motivazioni fondate la necessità di tutelare l’interesse preminente della collettività condominiale.

Secondo quanto stabilito dalla legge, la superficie comune su cui si può installare l’impianto dev’essere idonea all’uso. Ciò significa che le parti comuni idonee per un uso di questo tipo saranno perlopiù i lastrici solari e tetti.

Se l’installazione dell’impianto richiede degli interventi di modifica da effettuare sulle parti comuni, il condomino deve prima comunicare il contenuto di queste modifiche e le modalità di esecuzione all’amministratore di condominio.

Dopo di che il titolare dell’amministrazione informa, a sua volta, l’assemblea. Questa può stabilire, con la partecipazione di almeno i ⅔ delle quote condominiali, la necessità di effettuare modalità di esecuzione alternative. O prescrivere accorgimenti da usare per prevenire danni alla stabilità dell’edificio o al decoro architettonico.

L’assemblea detiene anche la facoltà di stabilire la suddivisione degli spazi per consentirne l’uso a tutti i condomini.

Tale ripartizione, però, deve tenere conto delle varie forme di utilizzo delle parti comuni previste dal regolamento. E già consolidate nella prassi comune della vita condominiale.

Deve, cioè, considerare gli usi in corso, o comunque previsti. E tutelare allo stesso tempo le condizioni tecniche e di sicurezza degli impianti. Una condizione che appare molto difficile da applicare. Soprattutto se si tratta di riconoscere il diritto esclusivo di sfruttare una parte degli spazi comuni ad ogni condomino.

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4 Maggio 2017