Quando è stata introdotta la legge antifumo, è stato sollevato un dubbio circa l’applicabilità del divieto di fumare alle aree condominiali. Ovvero a quegli ambienti (scale, giardino, etc.), che sono condivisi e percorribili liberamente da tutti i condòmini.
Per questo motivo, il Ministero della salute ha emanato la nota 1505 del 24 gennaio 2005 contenente la precisazione secondo cui pianerottoli, ascensori, androni e tutti gli altri ambienti aperti alla fruizione di tutti i condòmini non possono essere considerati alla stregua degli ambienti privati. Ciò significa che, anche in tali aree, valgono le stesse disposizioni anti fumo stabilite per i locali pubblici.
Nei condomìni il divieto di fumo dev’essere fatto rispettare dall’amministratore. Il titolare dell’amministrazione deve preoccuparsi che sia esposta la segnaletica antifumo e deve sorvegliare per far rispettare le norme.
Anche i condòmini e i frequentatori del condominio possono agire con un richiamo verbale per richiamare il trasgressore al rispetto della legge e poi procedere con una segnalazione alle autorità competenti nel caso in cui l’ammonimento non dovesse sortire effetto.
Un caso a parte, poi, riguarda il trattamento dei residui del fumo. Anche rispetto ai mozziconi di sigaretta, la legge prevede delle norme ben precise: le cicche di sigaretta devono essere smaltite correttamente. E non possono essere gettate dal balcone. Questo comportamento si configura infatti come reato di getto pericoloso di cose, previsto dall’articolo 674 del codice penale. E punibile con l’arresto fino a un mese o con ammenda fino a 206 euro.
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19 Marzo 2018