La convocazione dell’assemblea condominiale può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata consegnata a mano (cioè con foglio controfirmato dal proprietario dell’appartamento) o ancora con fax o posta elettronica certificata. Quest’ultimo caso è ammissibile solo per i condòmini che possiedono una casella Pec attiva. Non basta, cioè, che ne sia in possesso il solo amministratore di condominio.
L’avviso di convocazione deve arrivare a destinazione almeno 5 giorni prima rispetto alla data stabilita per la prima convocazione della riunione di condominio. A fare fede per stabilire la validità della consegna non è la data di spedizione ma quella dell’effettivo ricevimento.
Nella stessa comunicazione dev’essere indicata anche la data della seconda convocazione. Quella che avrà luogo, cioè, nel caso in cui alla prima riunione non sia presente il quorum necessario.
Inoltre, l’avviso di convocazione deve indicare in maniera precisa i temi all’ordine del giorno. Questo perché deve consentire ai condòmini di conoscere in anticipo su cosa verterà la prossima riunione di condominio perché possano decidere se partecipare o meno e perché possano arrivare già documentati all’appuntamento.
Oltre all’ordine del giorno, l’avviso deve indicare anche la data, il luogo e l’ora della riunione condominiale.
Nel momento in cui l’avviso di convocazione non rispetta questi requisiti, qualunque decisione dell’assemblea diventa passibile di annullamento.
I condòmini interessati possono impugnare la decisione dell’assemblea entro 30 giorni, che decorrono dalla data della riunione per i proprietari presenti e dalla data di ricevimento del verbale di assemblea per gli assenti.
Riguardo all’avviso di convocazione dell’assemblea, un caso particolare si ha quando, non essendo presente per il ritiro il condòmino, il postino deposita nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza. Dal momento che la notizia della convocazione dev’essere conosciuta almeno 5 giorni prima, qual è la data da prendere in considerazione? Quella in cui l’amministratore spedisce la lettera, quella in cui il postino lascia l’avviso o ancora quella in cui il condòmino va a ritirare alla posta la comunicazione?
Purtroppo la legge non specifica qual è il momento in cui si può ritenere giunto al destinatario un atto depositato in giacenza. Non a caso, sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.
Il pronunciamento degli ermellini da una parte riconosce le esigenze del proprietario, dall’altra quelle del condominio, che ha il diritto di non vedere inficiate le decisioni di un’assemblea.
In base a quanto stabilito dalla Corte, la comunicazione viene considerata valida:
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29 Gennaio 2018