Tra gli obblighi essenziali che legittimano la regolare corresponsione del compenso all’amministratore di condominio ci sono l’ordine e la trasparenza con cui tiene la contabilità.
Il rischio per gli amministratori, negligenti su questo versante, è quello di vedersi negare la regolare retribuzione.
Questo perché, in mancanza di un registro della contabilità condominiale diventa impossibile ricostruire il flusso di entrate ed uscite. Cosa che può rendere impossibile accertare l’ammontare dei compensi nell’ambito di un eventuale giudizio.
Il caso è stato sollevato di recente dalla sentenza n.3892/2017 del 14/02/2017 della Corte di Cassazione. I giudici della Corte suprema hanno respinto il ricorso di un amministratore, che aveva citato in giudizio un condominio per ricevere il pagamento delle proprie prestazioni.
Secondo quanto affermato dagli ermellini, il credito dell’amministratore, come ogni altra spesa, deve comparire nel rendiconto approvato dall’assemblea. E deve scaturire dalla tenuta di una regolare contabilità. I condomini, cioè, devono poter ricostruire tutte le voci di entrata e di uscita e verificare, così, l’operato dell’amministratore.
Per i giudici, la mancata prova del pagamento del compenso dell’amministratore non può ricadere sul condominio. Questo perché si deve alla negligenza dell’amministratore, che non ha tenuto correttamente la contabilità.
Come sottolineato nella sentenza, non solo mancava una contabilità regolare ma non era stata sottoposta all’approvazione dell’assemblea la delibera del rendiconto dell’amministratore.
La contabilità che l’amministratore di condominio è chiamato a curare non dev’essere redatta in forme rigorose; come quelle prescritte, ad esempio, ai bilanci delle società. Ma deve essere tale da consentire ai condomini di consultare facilmente le voci di entrata e di uscita. Comprese le relative quote di ripartizione.
Inoltre, deve contenere in allegato anche i documenti che giustificano l’entità e la causale degli esborsi fatti, e tutti quegli elementi che consentono di ricostruire le modalità con cui l’incarico è stato eseguito.
L’amministratore che non assolve a tali obblighi non può vedersi riconosciuto il proprio compenso.
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18 Maggio 2017