Caduta in condominio, a chi spetta il risarcimento danni?

In caso di pavimento scivoloso e infortunio in un’area condominiale comune è sempre il condominio a rispondere del risarcimento danni? Può dimostrarsi estraneo?

pavimento condominiale scivoloso

Il condominio è quasi sempre responsabile e tenuto al risarcimento danni quando si verifica l’infortunio di un condòmino o di un ospite esterno all’interno delle parti comuni dell’edificio, a meno che non riesca a dimostrare l’esistenza di un caso fortuito, riconducibile anche allo stesso danneggiato, che può essere stato causa del proprio incidente.

Quasi sempre, insomma, il risarcimento danni spetta al condominio. Difficilmente, infatti, la compagine condominiale può sottrarsi a quanto stabilisce l’articolo 2051 codice civile, che regola la responsabilità per i danni da cose in custodia

Tale articolo, infatti, afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.  

Tale caso fortuito non attiene al comportamento del custode, che è del tutto irrilevante, ma unicamente alla dinamica dell’evento e si configura quando interviene a causare l’incidente un elemento esterno dal carattere imprevedibile ed inevitabile

Questo elemento esterno può essere riconosciuto come fortuito soltanto se imprevisto e se ha causato il danno dopo poco tempo dalla sua insorgenza. Questo perché, se sussistente da più tempo, può essere ragionevolmente conosciuto dal custode della cosa e quindi arginato in tempo. 

Anche lo stesso danneggiato può essere responsabile del proprio incidente. Ad esempio, è il caso del condòmino che cade a causa del pavimento bagnato delle scale durante le normali operazioni di pulizia. Se il condòmino è a conoscenza degli orari di pulizia delle scale, il condominio ha la possibilità di sottrarsi alla responsabilità. In questa specifica circostanza, infatti, il condòmino poteva prevedere la pericolosità della situazione e prevenire il proprio incidente. 

Insomma, in linea generale, la responsabilità del risarcimento danni per infortunio in area condominiale ricade sul condominio. A meno che non riesca a dimostrare l’esistenza di cause esterne ed estemporanee create da terzi e non risolvibili nell’immediato, neppure con un’attenta attività di manutenzione.

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6 Dicembre 2017