Quasi sempre, insomma, il risarcimento danni spetta al condominio. Difficilmente, infatti, la compagine condominiale può sottrarsi a quanto stabilisce l’articolo 2051 codice civile, che regola la responsabilità per i danni da cose in custodia.
Tale articolo, infatti, afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale caso fortuito non attiene al comportamento del custode, che è del tutto irrilevante, ma unicamente alla dinamica dell’evento e si configura quando interviene a causare l’incidente un elemento esterno dal carattere imprevedibile ed inevitabile.
Questo elemento esterno può essere riconosciuto come fortuito soltanto se imprevisto e se ha causato il danno dopo poco tempo dalla sua insorgenza. Questo perché, se sussistente da più tempo, può essere ragionevolmente conosciuto dal custode della cosa e quindi arginato in tempo.
Anche lo stesso danneggiato può essere responsabile del proprio incidente. Ad esempio, è il caso del condòmino che cade a causa del pavimento bagnato delle scale durante le normali operazioni di pulizia. Se il condòmino è a conoscenza degli orari di pulizia delle scale, il condominio ha la possibilità di sottrarsi alla responsabilità. In questa specifica circostanza, infatti, il condòmino poteva prevedere la pericolosità della situazione e prevenire il proprio incidente.
Insomma, in linea generale, la responsabilità del risarcimento danni per infortunio in area condominiale ricade sul condominio. A meno che non riesca a dimostrare l’esistenza di cause esterne ed estemporanee create da terzi e non risolvibili nell’immediato, neppure con un’attenta attività di manutenzione.
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6 Dicembre 2017