Non a caso, sono diversi i condomìni che decidono di assicurarsi per essere coperti in caso di responsabilità per danni causati a terzi. Ma non tutti sono così lungimiranti o accorti dal prevedere la possibilità che si verifichino tali incidenti. Oppure i singoli proprietari non hanno la disponibilità economica per far fronte a questa ulteriore spesa.
Quando si verifica il distacco di cornicioni o altro, e questo provoca dei danni alle auto sottostanti o ai passanti che si trovavano a sostare in quel momento, la responsabilità del risarcimento danni è del condominio. E se quest’ultimo non riesce a coprire le spese, il danneggiato può addirittura rifarsi sui singoli proprietari.
Allo stesso modo, si configura la medesima responsabilità da parte del condominio anche in caso di caduta dalle scale (se il pavimento è scivoloso oppure se c’è un gradino malfermo), se c’è una buca in giardino e in altre situazioni simili.
In simili frangenti, il condominio portato in causa dal danneggiato può, a sua volta, citare in giudizio l’amministratore di condominio, se dimostra che quest’ultimo era nelle condizioni di conoscere in anticipo il rischio e prevenire l’incidente.
Come stabilisce il codice civile, è il proprietario di un bene a detenere la responsabilità oggettiva in caso di danni a terzi. Per cui, in caso di distacco di un pezzo di cornicione da un edificio, la responsabilità è dell’intero condominio, e ciascun condòmino deve pagare in proporzione ai millesimi.
Solo in un secondo momento, è possibile eventualmente richiedere il riconoscimento della responsabilità dell’amministratore, se si dimostra che questi è stato negligente nell’ordinare i lavori di manutenzione nonostante le sollecitazioni ricevute.
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19 Febbraio 2018