Per il rifacimento dei balconi, i condòmini sono chiamati a partecipare alla ripartizione delle spese relative ai soli elementi decorativi. Questo perché, essendo parte della facciata dell’edificio, questi ultimi rientrano a tutti gli effetti tra le parti comuni del condominio.
La ristrutturazione di altri elementi del balcone, come la pavimentazione o soletta, rimangono, invece, a carico del solo proprietario dell’appartamento.
La vicenda su cui è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 6652/2017, aveva visto una proprietaria contestare dinanzi al tribunale di Roma la delibera condominiale che assegnava a tutti i condomini l’obbligo di partecipare al rifacimento dei frontalini e dei sottobalconi dell’edificio.
Il condominio aveva difeso la sua decisione sostenendo che si trattava di lavori che riguardavano l’estetica del fabbricato.
Mentre il giudice di primo grado aveva dato ragione al condominio, la sentenza della Corte di cassazione ha ribaltato il verdetto.
Gli ermellini hanno dato ragione alla condomina contestatrice poiché l’intervento stabilito dall’assemblea condominiale comprendeva anche dei lavori di impermeabilizzazione e rifacimento dei pavimenti dei balconi che dovevano essere posti a totale carico delle unità immobiliari che hanno accesso ai balconi. In quanto componenti che nulla hanno a che vedere con l’aspetto dell’edificio.
Inoltre, hanno ancora sottolineato gli ermellini, l’assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Quindi, in caso di delibera sul rifacimento dei balconi, è valida solo la decisione relativa agli elementi decorativi o cromatici. Non lo è, invece, quella che stabilisce il rifacimento della pavimentazione o della soletta, poiché spetta ai singoli titolari degli appartamenti decidere in merito.
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12 Febbraio 2018