La delibera condominiale con cui l’assemblea stabilisce l’installazione dell’ascensore è illegittima se reca pregiudizio anche ad un solo condomino; ossia ne pregiudica o ne rende più difficoltoso il godimento del diritto di proprietà. Lo ha stabilito la sentenza n. 24235 della Corte di Cassazione, pubblicata il 29.11.2016.
La realizzazione di un ascensore all’interno di un condominio rientra tra gli interventi necessari per eliminare le barriere elettroniche ed è, quindi, fortemente approvata dal legislatore. Tuttavia, esistono particolari condizioni di fronte alle quali tale diritto può passare in secondo piano. Quando l’installazione può intaccare la stabilità o la sicurezza dell’edificio; nel caso in cui ne pregiudichi il decoro architettonico; o, ancora, quando rende alcune parti comuni dello stabile inservibili all’uso di uno o più condomini.
Proprio quest’ultimo caso è stato ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto illegittima l’installazione di un ascensore all’interno dell’androne delle scale di uno stabile, poiché avrebbe impedito ad uno dei condomini l’accesso all’area comune e ai box di proprietà, provocando dunque un consistente ridimensionamento dell’utilità che il singolo avrebbe ricavato da quell’innovazione.
Il conflitto di interessi tra l’abbattimento delle barriere elettroniche e la tutela dei diritti individuali interessa molte delle impugnazioni che riguardano le delibere di installazione degli impianti di ascensore. Una materia su cui la giurisprudenza ha adottato decisioni unanimi. Il diritto alla proprietà del singolo è stato sempre anteposto a qualunque altra istanza. Nonostante le delibere fossero sostenute dalla maggioranza assembleare.
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17 Gennaio 2017