Di quali titoli e quali requisiti deve essere in possesso un cittadino per poter esercitare il ruolo di amministratore condominio?
Per rispondere a questa domanda, occorre fare una serie di distinzioni. In primis, quella che riguarda la professionalità o non professionalità dell’amministratore.
Diverso è, infatti, il trattamento riservato al condomino che decide di farsi carico dell’amministrazione del proprio condominio. In questo caso, non è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore, né la frequenza ad un corso di formazione o all’aggiornamento periodico.
Diversa è la situazione per un amministratore condominio professionista.
Come stabilisce l’art.71 bis introdotto dalla legge n.220 del 2012, possono svolgere tale incarico tutti coloro che:
La formazione iniziale dell’amministratore prevede un corso di almeno 72 ore e il superamento del relativo esame finale. Successivamente lo stesso è tenuto a frequentare annualmente un corso di aggiornamento di almeno 15 ore, con superamento di un esame finale.
Un’altra distinzione riguarda gli amministratori che hanno esercitato la professione nel corso dei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della riforma del condominio, ovvero il 18 giugno 2013. A loro non si applica l’obbligo di formazione iniziale, ma devono comunque seguire un periodo di formazione periodica.
I requisiti stabiliti dalla legge 220/2012 tratteggiano la figura di un amministratore professionista dotato di una specifica formazione. Nonostante questo, in Italia continua ad essere preponderante la nomina di amministratori interni non professionisti. Spesso, dunque, non vengono garantite le competenze necessarie a districarsi tra leggi, sicurezza degli impianti, obblighi fiscali e contabilità.
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8 Giugno 2017