Amministratore di condominio, quali requisiti deve possedere per poter assumere l’incarico?

Come stabilisce la legge, l’amministratore di condominio deve possedere un casellario giudiziario pulito e aver frequentato un corso di formazione. Ma tali requisiti non valgono per tutti.

Amministratore condominio, quali requisiti deve possedere per poter assumere l'incarico?

Di quali titoli e quali requisiti deve essere in possesso un cittadino per poter esercitare il ruolo di amministratore condominio?

Per rispondere a questa domanda, occorre fare una serie di distinzioni. In primis, quella che riguarda la professionalità o non professionalità dell’amministratore.

Diverso è, infatti, il trattamento riservato al
condomino che decide di farsi carico dell’amministrazione del proprio condominio. In questo caso, non è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore, né la frequenza ad un corso di formazione o all’aggiornamento periodico.  

Diversa è la situazione per un amministratore condominio professionista.

Come stabilisce l’art.71 bis introdotto dalla legge n.220 del 2012, possono svolgere tale incarico tutti coloro che:

  • Godono dei diritti civili;
  • non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

La formazione iniziale dell’amministratore prevede un corso di almeno 72 ore e il superamento del relativo esame finale. Successivamente lo stesso è tenuto a frequentare annualmente un corso di aggiornamento di almeno 15 ore, con superamento di un esame finale.

Un’altra distinzione riguarda gli amministratori che hanno esercitato la professione nel corso dei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della riforma del condominio, ovvero il 18 giugno 2013. A loro non si applica l’obbligo di formazione iniziale, ma devono comunque seguire un periodo di formazione periodica.

I requisiti stabiliti dalla legge 220/2012 tratteggiano la figura di un amministratore professionista dotato di una specifica formazione. Nonostante questo, in Italia continua ad essere preponderante la nomina di amministratori interni non professionisti. Spesso, dunque, non vengono garantite le competenze necessarie a districarsi tra leggi, sicurezza degli impianti, obblighi fiscali e contabilità.

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8 Giugno 2017