In base all’art. 71 Bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, chiunque desideri diventare amministratore di condominio deve, innanzi tutto, possedere una serie di requisiti:
Oltre a queste caratteristiche personali, l’aspirante amministratore di condominio deve possedere anche delle competenze, da maturare attraverso un corso di formazione iniziale e un’attività di formazione periodica sul tema dell’amministrazione condominiale.
La formazione degli amministratori di condominio è stata oggetto di recente del Decreto Ministeriale n°14, in vigore dal 9 ottobre 2014.
Tale decreto stabilisce, appunto, che per diventare amministratore condominiale è necessario frequentare un corso di formazione abilitante all’esercizio della professione di almeno 72 ore, di cui un terzo costituito da esercitazioni pratiche.
Per quanto riguarda la formazione periodica, invece, dev’essere svolta ogni anno e deve avere durata di almeno 15 ore. Gli argomenti su cui gli amministratori si devono aggiornare sono quelli relativi all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
La legge 220/2012 di Riforma del condominio stabilisce una distinzione tra gli amministratori di condominio professionisti e l’amministratore che è anche condomino all’interno dello stabile. Solo ai primi è richiesta obbligatoriamente la formazione iniziale e l’aggiornamento periodico annuale.
Nonostante tale distinzione, tuttavia, l’amministratore-condòmino non è certo esentato dalle responsabilità che il ruolo comporta.
Ciò significa che chi si trovi ad esercitare tale carica di responsabilità senza un’adeguata formazione iniziale può incorrere in rischi anche seri. E’ sempre consigliabile, dunque, che anche gli amministratori non professionisti provvedano a sottoporsi all’aggiornamento formativo annuale previsto per i loro colleghi professionisti.
Sei interessato alla realizzazione di un sito del condominio? Contattaci senza impegno per maggiori infomazioni!
5 Febbraio 2018